REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE GRANDI STRUMENTI
( D.R. 23/12/2005 n.99 pubblicato il 27/12/2005 )
Art. 1
E' istituito presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, il “Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti” (C.I.G.S.), di seguito denominato “Centro”.
Art. 2 - Finalità
Il Centro ha le seguenti finalità istituzionali:
1. fornire la disponibilità di moderni strumenti e servizi ai ricercatori ed ai docenti dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per lo svolgimento delle loro attività istituzionali di ricerca e di didattica, particolarmente quando si tratti di apparecchiature d’elevata complessità, innovative e d’interesse multidisciplinare;
2. promuovere attività di studio e documentazione e qualsiasi altra attività connessa con le attrezzature di cui dispone in relazione alle finalità dei vari Dipartimenti;
3. diffondere tra il personale dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia le conoscenze aggiornate necessarie per l’utilizzo delle proprie attrezzature scientifiche e per l’applicazione di nuove tecnologie;
4. fornire servizi e consulenze ad enti esterni, pubblici e privati, che ne facciano richiesta, nel rispetto delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.
Art. 3 - Regime amministrativo contabile
Il Centro è gestito dall’Amministrazione Centrale in conformità delle norme previste dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
Art. 4 - Organi del Centro
Sono organi del Centro:
a) il Direttore;
b) il Consiglio del Centro.
Art .5 - Il Direttore del Centro
Il Direttore dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
a) Elettorato passivo
1. Il Direttore è di norma eletto tra i tecnici laureati di elevata professionalità.
2. Il Direttore, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, può essere eletto fra i professori di prima fascia o, in caso di loro motivato impedimento, fra i professori di seconda fascia appartenenti al Consiglio del Centro.
3. In caso di dimissioni del Direttore, di suo trasferimento ad altra Università o di altro impedimento definitivo, il componente del Consiglio con maggiore anzianità anagrafica, convoca, entro quindici giorni dall’evento, il corpo elettorale, nel rispetto dell’art.117 del Regolamento Generale di Ateneo.
b) Elettorato attivo
L’elettorato attivo spetta al Consiglio del Centro nella composizione di cui all’articolo 7 del presente regolamento.
c) Elezione e nomina
Le modalità di convocazione del corpo elettorale, di effettuazione delle votazioni, di proclamazione dell’eletto e della sua nomina sono quelle previste dagli articoli 117, 118, 119 del Regolamento Generale di Ateneo in quanto applicabili.
Il Direttore del Centro:
1. ha la rappresentanza del Centro e tiene i rapporti con gli organi accademici;
2. convoca e presiede il Consiglio del Centro, curando l’attuazione delle delibere;
3. designa, nell’ambito dei tecnici laureati di elevata professionalità o dei professori di ruolo afferenti al Centro, un Vicedirettore incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo, dandone comunicazione al Rettore cui spetta il potere di nomina;
4. assume per conto del C.I.G.S. tutti gli impegni, stipulando i relativi contratti e sottoscrivendo i buoni d’ordine, nei limiti delle norme contabili ed amministrative dell’Ateneo.
5. ordina strumenti, lavori, materiale e quanto altro necessario per il buon funzionamento del Centro, dispone il pagamento delle relative fatture, nel rispetto del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e delle altre norme amministrativo-contabili dell’Ateneo;
6. vigila sull’osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti vigenti nell’ambito delle attività del Centro;
7. predispone una relazione consuntiva, entro il trenta marzo di ogni anno, sulla gestione dei fondi in rapporto alle attività del Centro, che sottopone all’approvazione del Consiglio del Centro;
8. predispone le richieste di finanziamento e di assegnazione del personale tecnico amministrativo, approvate dal Consiglio del Centro, e le trasmette al Consiglio di Amministrazione per le opportune deliberazioni;
9. predispone la relazione previsionale, entro il trenta novembre di ogni anno, allegandovi una relazione illustrativa, e la sottopone all’approvazione del Consiglio del Centro;
10. mette a disposizione dei docenti e ricercatori i mezzi e le attrezzature per le attività di ricerca, didattica e formazione;
11. predispone annualmente una relazione sui risultati delle attività del Centro e, previa approvazione del consiglio del Centro, la trasmette al Nucleo di Valutazione di Ateneo ed al Consiglio di Amministrazione;
12. convoca il Consiglio del Centro ogni volta lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri;
13. predispone, a fine anno, una relazione consuntiva sulle prestazioni a pagamento e relativa ripartizione da inviare al C.d.A.
14. adempie tutti gli altri compiti non espressamente previsti dal presente regolamento che sono demandati dalla legge, dagli statuti e dai regolamenti.
Art. 7 - Consiglio del Centro
a) Il Consiglio del Centro è composto da :
1. il Direttore che lo presiede;
2. un rappresentante, professore di ruolo o ricercatore, per ciascuno dei Dipartimenti che afferiscono al Centro, designato dai rispettivi Consigli di Dipartimento.
All’atto dell’approvazione del presente Regolamento, i Dipartimenti afferenti al Centro e che, di conseguenza, sono rappresentati nel Consiglio del Centro, sono i seguenti:
§ Scienze della Terra
§ Chimica
§ Fisica
§ Biologia Animale
§ Scienze Farmaceutiche
§ Scienze Biomediche
§ Scienze di Sanità Pubblica
§ Scienze Agrarie
§ Scienze e Metodi dell’ Ingegneria
§ Ingegneria Meccanica e Civile
§ Ingegneria dei Materiali e dell’Ambiente
§ Ingegneria dell’ Informazione
Nuove afferenze
I Dipartimenti interessati ad afferire al Centro possono, a tal fine, inviare al Rettore e, per conoscenza, al Direttore del Centro, apposita richiesta, approvata dal Consiglio di Dipartimento e motivata da esigenze di ricerca e didattiche.
Sulla richiesta di afferenza deliberano il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Consiglio del Centro.
Rinuncia
I Dipartimenti afferenti, per mezzo di specifiche delibere dei loro Consigli, possono rinunciare alla loro afferenza inviando apposita comunicazione scritta indirizzata al Rettore ed al Direttore del Centro.
3. un rappresentante, eletto nel proprio interno, del personale tecnico amministrativo del Centro, secondo i limiti e le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo per l’elezione dei rappresentanti del personale nei Consigli di Dipartimento.
L’elettorato attivo e passivo è costituito da tutto il personale del Centro;
4. il responsabile amministrativo del Centro, individuato nella persona del dipendente di grado più elevato assegnato al Centro ed appartenente all’area amministrativo-gestionale,con voto consultivo e con funzione di segretario verbalizzante.
b) Nomine e decorrenze
1. I componenti del Consiglio del Centro restano in carica per tre anni accademici.
2. Nel caso di dimissioni, trasferimento o altro impedimento definitivo di un componente del Consiglio, il Direttore del Centro provvede entro quindici giorni a dar corso agli adempimenti ai fini della sua sostituzione ed il nuovo nominato resta in carica fino al compimento del mandato del Consiglio.
c) Riunioni
1. Il Consiglio è convocato dal Direttore con comunicazione scritta dell’ordine del giorno, inviata tramite il servizio universitario di posta interna ovvero posta elettronica con avviso di ricevimento, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di comprovata urgenza nei quali la convocazione può essere inviata mediante telefax o posta elettronica, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
2. Per la validità delle riunioni si applica l’art. 48 dello Statuto.
3. Le delibere sono prese a maggioranza dei votanti, in caso di parità di voti prevale quello del Direttore.
4. Non sono ammesse deleghe da parte dei componenti del Consiglio.
5. Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno tre volte ogni anno: entro il trenta giugno per discutere ed approvare i piani di sviluppo, entro il quindici dicembre ed entro il trentuno marzo per discutere ed approvare rispettivamente la relazione previsionale e la relazione consuntiva sulla gestione dei fondi.
6. Il Consiglio è inoltre convocato ogni qualvolta il Direttore lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
Art. 8 - Attribuzioni del Consiglio del Centro
Il Consiglio del Centro:
1. detta criteri generali per l’utilizzazione dei fondi assegnati al Centro per le sue attività, per il coordinamento del personale e per l’assegnazione delle risorse del Centro a favore degli utenti interni;
2. approva, in base all’art. 10, le richieste di utenza interna;
3. approva i criteri per l’assegnazione delle risorse agli utenti interni, sia per le loro attività istituzionali che per attività in ambito di convenzioni o contratti di ricerca;
4. approva annualmente i criteri per calcolare, sulla base dei costi orari previsti per ogni apparecchiatura ed in ragione dell’effettivo utilizzo, le quote da addebitarsi agli utenti interni come contributo alle spese di gestione, manutenzione e consumo;
5. approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il Regolamento di funzionamento del Centro e le sue modifiche;
6. approva le richieste di analisi e consulenza da parte di Enti pubblici e privati esterni all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e le relative convenzioni, i contratti e le tariffe per prestazioni occasionali nei limiti contenuti dal Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e dalle altre norme amministrativo-contabili dell’Ateneo;
7. elegge il Direttore secondo i limiti e le modalità previste dall’art. 5 del presente Regolamento e dall’art. 157 del Regolamento Generale di Ateneo;
8. approva la relazione previsionale e la relazione consuntiva sulla gestione dei fondi predisposte annualmente dal Direttore entro il 30 novembre ed il 30 marzo rispettivamente;
9. approva la relazione annuale sulla attività svolta dal Centro predisposta dal Direttore;
10. esprime parere e delibera sugli argomenti di cui sia investito dal Direttore;
11. per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, il Consiglio del Centro esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
Art. 9 - Utenti interni
Il personale di ruolo docente, ricercatore e tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha diritto di diventare utente interno ed usufruire delle risorse del Centro secondo quanto previsto dal successivo art. 10.
Possono altresì accedere al C.I.G.S., in qualità di collaboratori degli utenti interni e sotto la loro diretta responsabilità, tutti coloro che, a qualsiasi titolo, anche per periodi limitati, siano autorizzati a svolgere attività di ricerca presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e previa produzione di documentazione da cui risulti che gli stessi sono coperti da adeguata polizza assicurativa personale sia contro gli infortuni e le malattie professionali, compreso il rischio in itinere, sia per la responsabilità civile derivante da danni a persone, animali o cose che essi potrebbero provocare.
Art. 10 - Domande di utenza
Per diventare utente interno del CIGS, il personale di ruolo docente, ricercatore e tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ed il personale di cui al precedente art. 9, deve indirizzare apposita domanda al Consiglio del Centro, il quale accerta il carattere scientifico o didattico dell’attività che il richiedente intende svolgere.
Art. 11- Distribuzione delle risorse del Centro
1. Gli utenti interni accedono in via prioritaria alle risorse del Centro, esclusivamente ai fini istituzionali di ricerca e di didattica.
2. Il Centro può fornire prestazioni tecniche, consulenze scientifiche ed altri servizi ad enti pubblici e privati, in ambito di convenzioni o contratti di ricerca specificatamente stipulati, oppure di prestazioni a pagamento da tariffario, in modo subordinato alle attività istituzionali degli utenti interni.
Le convenzioni ed i contratti di ricerca, a norma dell’art. 167 del Regolamento Generale di Ateneo, possono essere stipulati anche in collaborazione tra il Centro ed altri Dipartimenti dell’Università degli Studi di Modena, per fornire alla controparte, pubblica o privata, le necessarie competenze e professionalità.
3. Gli utenti interni, qualora intendano utilizzare le risorse del Centro in ambito di loro convenzioni o contratti di ricerca con enti pubblici o privati, oppure in caso di loro prestazioni a pagamento occasionali, sono tenuti a fare apposita e preventiva richiesta al Consiglio del Centro, il quale stabilisce tempi e modi di assegnazione delle risorse ed i costi relativi.
Art. 12 – Verbali
Delle riunioni del Consiglio del Centro dovrà essere redatto regolare verbale.
I verbali sono resi pubblici mediante affissione a bacheca nella sala utenti del Centro.
Art. 13 – Risorse finanziarie
1. Il Centro opera con finanziamenti provenienti dall’Ateneo.
2. Gli utili provenienti da attività per conto terzi (convenzioni, contratti, prestazioni a pagamento) sono utilizzati per contribuire alle spese di gestione e sviluppo del Centro, nell’interesse generale del medesimo.
3. Gli utenti interni partecipano alle spese di gestione, manutenzione e consumo in proporzione al loro effettivo utilizzo delle risorse del Centro.
Il Consiglio del Centro determina annualmente i costi orari previsti per ogni apparecchiatura e stabilisce la quota da addebitarsi agli utenti interni quale contributo alle spese.
Gli addebiti sono effettuati semestralmente.
Art. 14 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di cui al Regolamento Generale di Ateneo, in quanto applicabili.